Modulistica

Attivazione delle convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto per gli iscritti ai Percorsi Abilitanti ex D.M. 4 agosto 2023.

Gli istituti scolastici situati fuori dalla Regione Lazio accreditati per lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto presso l’Ufficio territoriale competente, per accogliere i tirocinanti dovranno stipulare un’apposita convenzione con l’Università degli Studi Roma Tre.
A tal fine la Scuola individuata dal corsista per lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto dovrà scaricare il seguente modulo per l’attivazione della convenzione:

MODULO CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE E L’ISTITUZIONE SCOLASTICA

La convenzione debitamente compilata, datata e firmata, andrà inviata in formato PDF a cafis.tirocinio@uniroma3.it mediante posta elettronica ordinaria (NO PEC) indicando nell’oggetto “INVIO CONVENZIONE PER PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO”.

La stipula della convenzione è propedeutica alla sottoscrizione dei progetti formativi individuali e alla conseguente possibilità di avvio delle attività di tirocinio.
In caso l’istituto accolga più tirocinanti è sufficiente la stipula di una sola Convenzione, mentre per ciascun/a tirocinante va firmato un differente progetto formativo.

Una volta  verificata l’integrità formale della convenzione, al netto di eventuali rilievi da sanare, sarà cura del CAFIS trasmettere copia della convenzione controfirmata all’Istituzione scolastica accogliente.

Si ricorda che per gli Istituti Scolastici del Lazio che rientrano nelle fattispecie previste dal Protocollo d’intesa USR Lazio-CRUL del 22 febbraio 2024 non è necessario stipulare specifica convenzione tra le parti in quanto:

Art. 1: “Gli Istituti scolastici accreditati presso l’USR Lazio quali sedi di Tirocinio ai sensi del D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, sono da considerarsi convenzionate con le sedi universitarie del Lazio rappresentate nel CRUL che svolgono: – i percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 e della relativa Legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 per quel che concerne le attività di tirocinio previste nei differenti percorsi contemplati dalla citata normativa;“.

Art. 2: “Quanto all’Art. 1 si applica anche alle sedi di cui al D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, art. 6. In questo caso, per le sedi non accreditate, il/la corsista tirocinante deve produrre certificazione o autocertificazione ai sensi di legge attestante lo svolgimento del servizio nella sede indicata per il tirocinio in una delle fattispecie previste dal citato D.M. 93/2021, all’art. 6, comma 1, lettera a e b. Tale documentazione deve essere consegnata all’Ateneo nel quale il/la corsista frequenta il corso”.

L’Università, ai sensi dell’art 8, comma 3, del D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, si impegna a riconoscere all’Istituzione Scolastica rientrante nel sopracitato protocollo d’intesa, nonché all’Istituzione Scolastica convenzionata, un contributo pari a € 15,00 per ciascun CFU di attività svolta e adeguatamente registrata per ciascun tirocinante ospitato.